I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose

L’art. 8, co. 1, della Costituzione italiana stabilisce che <<tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge>>. Con tale formulazione il Costituente ribadisce il principio della libertà religiosa estendendola alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, anche se a queste non è riconosciuta la stessa autonomia e sovranità della Chiesa cattolica.

Con questa norma cessa l’atteggiamento di ostilità al fenomeno religioso (manifestato all’indomani dell’Unità d’Italia nel 1861). L’assemblea costituente con l’art. 8 Cost. Ha voluto sancire la pari dignità di tutte le confessioni religiose (non solo quella cattolica). Questa norma mostra la sua attualità in una società multietnica in cui si incontrano religioni e tradizioni diverse. È noto che l’Italia è diventata una meta privilegiata per i continui flussi d’immigrazione; di fronte a questo fenomeno, lo Stato italiano, nonostante la sua laicità, non ha voluto ignorare il fenomeno religioso, ma ha sancito la dignità e la rilevanza del fattore religioso collettivo. Del resto, le confessioni religiose sono quelle formazioni sociali previste dall’art. 2 Cost. e hanno il riconoscimento dei loro diritti inviolabili. Nell’attuale società diventa necessario realizzare un pluralismo cooperativo; infatti lo Stato italiano non ha rifiutato il dialogo ma aperto la strada della cooperazione e dell’inclusione, nel pieno rispetto della persona umana. L’art. 8 Cost. prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica sono regolamentati tramite INTESE. Sul modello dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) e del Nuovo Concordato (1984) le confessioni acattoliche hanno la facoltà di stipulare con lo Stato italiano delle “intese” che disciplinano le materie di interesse comune. Si precisa che queste “intese” sono delle fonti del diritto rafforzate, che non si possono contrastare con i principi fondamentali della nostra Costituzione. Le confessioni religiose che non hanno stipulato “intese” con lo Stato italiano sono soggette al diritto comune. Ma attualmente sono tante le confessioni acattoliche che hanno firmato delle intese con l’Italia, come la Chiesa evangelica Luterana, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, la Chiesa Valdese e Metodista italiana, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, le Chiese cristiane avventiste del Settimo Giorno.

         Prof.ssa G. Ronsisvalle