Chi vuole diventare amministratore di condominio deve avere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve aver frequentato un corso di formazione della durata di almeno 72 ore e ha l’obbligo della formazione periodica. A questi requisiti professionali si aggiunge il requisito morale di non aver subito condanne per specifici reati.
Questi requisiti non sono necessari se l’amministratore viene nominato tra i condomini.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando vi sono in un edificio più di otto condomini e può essere scelto tra gli stessi condomini oppure può essere un professionista esterno.
Come viene nominato l’amministratore di condominio?
La nomina dell’amministratore deve essere fatta dall’assemblea dei condomini; se questa non vi provvede, quando è obbligatoria, la nomina viene fatta dall’autorità giudiziaria.
La durata dell’incarico è di un anno, però è rinnovabile di un altro anno se non viene revocato.
Con la riforma del condominio (legge n. 220 – dicembre 2012) si attribuisce all’assemblea dei condomini una serie di strumenti per cambiare in modo rapido l’amministratore condominiale che è inadempiente; inoltre, si precisa che la revoca può essere fatta non solo per giusta causa ma anche “senza giusta causa”.
L’ amministratore di condominio è il responsabile delle parti comuni dell’edificio (definite dall’articolo 1117 del codice civile). I compiti di un amministratore condominiale sono indicati dal codice civile e pertanto:
-disciplina l’uso delle cose comuni
-cura l’osservanza del regolamento condominiale
-riscuote i contributi dovuti dai condomini
-effettua i pagamenti delle spese per i lavori di manutenzione delle parti comuni e per i servizi di interesse comune (ad esempio la pulizia delle scale).
-Uno dei compiti più delicati dell’amministratore di condominio è quello di garantire la trasparenza del bilancio; infatti deve giustificare tutte le spese effettuate nel condominio con delle ricevute di pagamento e infine deve redigere il rendiconto annuale della gestione condominiale (in base ai criteri indicati dalla legge).
L’ amministratore di condominio è una figura professionale importante e piena di responsabilità: egli è il legale rappresentate del condominio.
Spetta all’amministratore stipulare contratti in nome e per conto del condominio o essere citato in giudizio per danni causati a persone o a cose dalle parti comuni dell’edificio.
Però, non spetta all’amministratore fare da paciere nelle liti tra i condomini, perché devono essere risolte dagli interessati. Ad esempio, se un inquilino provoca dei rumori durante la notte, non deve essere l’amministratore a trovare la soluzione, ed è inutile pretendere il suo intervento. I provvedimenti dell’amministratore condominiale sono vincolanti per tutti i condomini dell’edificio; contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso all’assemblea dei condomini e anche all’autorità giudiziaria.
Prof.ssa G. Ronsisvalle