In una situazione di emergenza, cioè in caso di terremoti, alluvioni, incendio, calamità naturale, pandemia ecc., la pubblica autorità può sottrarre determinati beni mobili o immobili ai legittimi proprietari per metterli a disposizione di chi si trova in una situazione di necessità GRAVE E URGENTE.
In tal modo, la proprietà privata può essere limitata a favore dell’interesse collettivo.
Il TERMINE REQUISIZIONE significa etimologicamente, dal latino requisitio, cercare, esigere, chiedere: quindi è un provvedimento con il quale viene richiesto un bene.
Giuridicamente la requisizione trova la sua disciplina nell’articolo 835 del codice civile che enuncia: “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili”.
La requisizione può essere disposta a titolo permanente (REQUISIZIONE IN PROPRIETÀ) oppure a titolo temporaneo (REQUISIZIONE IN USO).
La requisizione in proprietà (permanente) può avvenire solo per i beni MOBILI; non è possibile requisire in proprietà i beni immobili perché in tal caso la requisizione si trasforma in una vera e propria espropriazione.
La requisizione in uso (temporanea) può avere ad oggetto beni MOBILI o IMMOBILI perché alla scadenza si deve restituire il bene al legittimo proprietario con il pagamento di una GIUSTA INDENNITÀ.
Tale pagamento è previsto anche per la requisizione in proprietà dei beni mobili; ad esempio quando viene requisito un estintore per spegnere un incendio o quando viene requisito un camper per dare alloggio a chi è rimasto senza casa.
A CHI SPETTA IL POTERE DI REQUISIRE?
Spetta alla Pubblica Amministrazione; solitamente è il PREFETTO che provvede alla requisizione, ma in casi eccezionali anche il sindaco può adottare questo provvedimento.
È evidente che, prima di adottare il provvedimento, l’Autorità pubblica valuta caso per caso se ricorrono i casi di grave e urgente necessità.
Ad esempio, il prefetto può adottare un provvedimento di requisizione in uso di un hotel per alloggiarvi delle persone colpite da una malattia contagiosa; in questo caso il proprietario dell’hotel non può fare ricorso contro la requisizione perché vi è la necessità prevista dall’art. 835 c.c.
Invece, se la requisizione viene adottata per alloggiare nell’hotel un gruppo di ciclisti che sono in gara nel territorio, in questo caso il proprietario dell’hotel può presentare un ricorso.

Prof.ssa G. Ronsisvalle