La Costituzione italiana negli articoli 37 e 34 garantisce una particolare tutela al lavoro minorile, e in particolare, stabilisce il principio della parità di retribuzione fra adulto e minore; però, impone al minore l’obbligo dell’assolvimento scolastico. Pertanto, l’età minima per l’accesso al lavoro coincide con il momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria. Queste norme giuridiche sono state emanate per evitare di intaccare la crescita fisica ed intellettuale del minore. Dato che il numero degli anni di istruzione obbligatoria è stato innalzato a 10 anni, di conseguenza l’età minima di ammissione al lavoro è fissata a 16 anni.
La disciplina in materia di lavoro minorile subisce alcune deroghe. La legge 977/67 prevede deroghe per il minore che viene adibito a prestazioni aventi carattere culturale, sportivo, pubblicitario, artistico (compreso il settore dello spettacolo). Queste deroghe sono ammesse in presenza di un’espressa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro che accerta delle specifiche condizioni; infatti l’autorizzazione viene data entro 30 giorni dopo aver verificato che nei settori citati non viene pregiudicata la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento/formazione.
La legge 977/67 e le altre leggi di modifica prevedono regole specifiche in deroga alla normativa generale quando emergono nel rapporto di lavoro delle situazioni molto delicate legate alla salute e sicurezza sul lavoro.
L’ allegato 1 della legge 977/67 elenca le attività vietate al minore:
- mansioni che espongono il minore ad agenti chimici, come sostanze e preparati qualificati dalla legge come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi o nocivi, irritanti;
- mansioni che espongono il minore ad agenti qualificati dalla legge come cancerogeni, al piombo o all’amianto;
mansioni che espongono il minore ad agenti fisici come i rumori superiori a 90 decibel LEP-d; - mansioni che espongono il minore ad agenti biologici che possono causare gravi malattie;
- mansioni di trasporto pesi per un periodo di tempo superiore alle 4 ore durante la giornata.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, il minore ha diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni che devono essere, se possibile, consecutivi e comprendere la domenica.
Può inoltre essere concesso in un giorno diverso dalla domenica, qualora il minore sia impiegato in mansioni che hanno carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario oppure nel settore dello spettacolo, turistico e alberghiero.
L’art. 18 della legge 977/67 impone il rispetto di un orario specifico di lavoro:
- i bambini liberi da obblighi scolastici non possono prestare la propria attività per più di 7 ore al giorno e di 35 ore alla settimana;
- per gli adolescenti, invece, l’orario di lavoro non può superare le 8 ore al giorno e le 40 ore settimanali.
In ogni caso la prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi per più di 4 ore e mezza senza subire interruzioni o per più di tre ore, se il lavoro è valutato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, particolarmente gravoso o pericoloso.
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