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L’adempimento (o pagamento) è il comportamento del debitore conforme all’obbligazione: cioè consiste nell’esatta prestazione di ciò che è dovuto. Il creditore così viene soddisfatto, il debitore liberato e l’obbligazione si estingue (artt. 1176-1200 c.c.).
Nell’adempiere si deve usare la diligenza di un uomo normale medio (che non sia diligentissimo, ma neppure trascurato), cioè la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

Il pagamento deve essere fatto dal debitore al creditore che sia capace a riceverlo, oppure alla persona indicata dal creditore o dalla legge (es.: se il creditore è un interdetto, il pagamento va fatto al tutore).

Il pagamento può essere effettuato da un terzo per conto del debitore, salvo che vi si oppongano concordemente debitore e creditore.

È valido anche il pagamento fatto da un incapace (art. 1191 c.c.).

Oggetto del pagamento

Il debitore non può liberarsi dando una cosa diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta a tale sostituzione.

Luogo del pagamento

La regola generale è che il pagamento si esegue al domicilio del debitore. Tuttavia: a) l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata si adempie dove si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta;
b) l’obbligazione di dare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore;

  1. c) qualora il contratto o particolari circostanze determinano un luogo diverso di pagamento, l’obbligazione si adempie in questo luogo (art. 1182 c.c.).

Tempo del pagamento

Se il negozio giuridico (contratto, promessa unilaterale di pagamento) da cui deriva l’obbligazione contiene un termine, l’adempimento deve avvenire alla scadenza del termine.

Se il termine non è stato stabilito a favore del creditore, il pagamento può avvenire anche prima della scadenza del termine.

Se non esistesse un termine per il pagamento, il creditore ha diritto all’adempimento immediato.

Inadempimento delle obbligazioni

È inadempimento ogni comportamento del debitore diverso da quello impostogli dall’obbligazione: l’inadempiente è tanto chi ometta del tutto la prestazione dovuta quanto chi la esegue non esattamente, ossia fuori dal tempo dal luogo stabilito o con modalità diverse. Si distingue però l’inadempimento in senso stretto (prestazione mancata) dal semplice ritardo o mora (prestazione eseguita non tempestivamente).

 

Inadempimento in senso stretto

Se il debitore dimostra di trovarsi nella impossibilità di adempiere per una causa estranea a lui non imputabile che egli non ha potuto evitare con la diligenza del buon padre di famiglia (caso fortuito, forza maggiore) l’inadempimento non provoca alcuna conseguenza a carico del debitore (impossibilità sopravvenuta).
Se il debitore non dà la prova di un’impossibilità di adempiere derivata da causa estranea a lui non imputabile, l’inadempimento si presume da lui provocato e fa sorgere la sua responsabilità.    

 

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