IL FATTO ILLECITO

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Il fatto illecito rientra tra le fonti delle obbligazioni che derivano dalla legge (art. 1173 c.c.). Che cosa si intende per fatto illecito? Il fatto illecito è qualsiasi comportamento umano, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Questo comportamento può consistere in un’azione o in una omissione compiute con dolo (intenzione di recare danno ad altri: investo con l’automobile Tizio perchè voglio fargli del male), o con colpa (imprudenza, imperizia, negligenza: investo con l’automobile Tizio, perchè ho tentato un sorpasso imprudente o perché non so guidare bene e sbaglio una manovra).
I fatti illeciti si distinguono in penali e civili. I fatti illeciti penali sono le azioni umane classificate come reati e punite con una sanzione penale (reclusione, multa, arresto), oltre che col risarcimento del danno.
I reati sono “tipici”, cioè è la legge che descrive tutti i comportamenti che costituiscono reato e perciò fonte di obbligazione.
Gli illeciti civili fanno nascere solo l’obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato (artt. 2043-2059 c.c.). Per essi vige il principio della “atipicità”: il legislatore non fa un elenco tassativo degli illeciti civili, ma detta formule ampie, entro le quali è compito del giudice far rientrare i singoli casi di illecito che obbligano al risarcimento.
Gli illeciti civili costituiscono una serie aperta: qualunque fatto umano doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.).
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (imputabilità), a meno che lo stato di incapacità derivi dalla sua colpa.
In tal modo colui che si è ubriacato risponde dei danni che arreca durante il suo stato di ebbrezza. In alcuni casi il comportamento dannoso è giustificato e il danno non deve essere risarcito. Le principali cause di giustificazione sono: la legittima difesa e lo stato di necessità.
Nel primo caso non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. La difesa deve essere proporzionata all’offesa (non posso sparare alle gambe di un ladro di una mela).
Nel secondo caso, quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, il risarcimento del danno non è dovuto.
In questo caso è dovuta soltanto una indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice. Ad esempio, per evitare di travolgere con la mia auto un motociclista caduto dalla moto, finisco sul marciapiede, rompendo la vetrina di un negozio. La responsabilità penale è sempre personale (si risponde solo delle proprie azioni), la responsabilità civile, di regola è personale, ma, in alcuni casi indicati dalla legge, si risponde anche per il fatto illecito altrui o per cose con le quali si è in determinate relazioni.
In questi casi la legge pone a carico del responsabile una presunzione di colpa o prescinde dalla presenza di una sua colpa: in quest’ultima ipotesi si ha la cosiddetta responsabilità oggettiva.