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L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che si fa valere anche di fronte ai terzi.

Possono essere oggetto di ipoteca:

  1. I beni immobili con le loro pertinenze, e taluni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie).
  2. I beni mobili iscritti in pubblici registri: autoveicoli, navi e aeromobili.

 

L’istituto dell’ipoteca si basa su due principi: a) la pubblicità; b) la specialità.
a) Pubblicità – la pubblicità si fa mediante l’iscrizione ipotecaria presso un pubblico registro a ciò destinato (art. 2808). È di notevole importanza il grado d’ipoteca che si determina dalla data d’iscrizione ipotecaria. Sullo stesso immobile si possono iscrivere più crediti ipotecari con gradi diversi. È chiaro che colui che ha il primo grado d’iscrizione, ha diritto di essere preferito agli altri creditori ipotecari.

b) Specialità – Mentre la pubblicità impedisce le ipoteche occulte, la specialità evita le ipoteche generali sui beni del debitore, prescrivendo l’ammontare dell’onere ipotecario.

 

Per la costituzione dell’ipoteca occorrono il titolo e l’iscrizione.
Quanto al titolo, l’ipoteca può essere:

  • Legale, ossia accordata dalla legge in base alla causa del credito. Hanno diritto all’ipoteca per legge l’alienante di beni immobili o di autoveicoli a garanzia dei loro crediti.
  • Giudiziale, che spetta a ogni creditore il cui credito sia stato accertato da una sentenza di condanna anche generica (art. 2818);
  • Volontaria, che deriva dal negozio giuridico unilaterale di concessione d’ipoteca da parte del proprietario.

DIRITTI DEL CREDITORE IPOTECARIO

I diritti del creditore garantito da ipoteca sono principalmente:

  • Diritto, in caso d’inadempienza del debitore, di soddisfare il credito con l’espropriazione dei beni ipotecati anche se questi sono stati alienati;
  • Diritto di prelazione di fronte agli altri creditori non privilegiati nel soddisfarsi sui beni ipotecari. Fra più creditori aventi ipoteca sullo stesso bene, la prelazione è determinata dal grado dell’ipoteca, il quale dipende dal numero d’ordine delle iscrizioni, in modo che l’iscrizione più antica è preferita alla più recente (art. 2852-2854).

ESTINZIONE DELL’IPOTECA

L’ipoteca si estingue:

  • Per cancellazione;
  • Per mancata rinnovazione dell’iscrizione entro 20 anni (art. 2847);
  • Estinzione dell’obbligazione;
  • Perimento del bene.