GLI ASSEGNI
Gli assegni costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, in cui il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca. La funzione dell’assegno consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti: si tratta quindi di un mezzo di pagamento che viene rilasciato ed accettato in sostituzione della moneta legale.
Se il soggetto richiedente è considerato meritevole di credito, la banca rilascerà il cosiddetto Libretto degli assegni, sebbene dietro il pagamento di una cifra contenuta. Per esempio, i soggetti protestati non possono ottenere il libretto degli assegni. Troviamo in questa categoria chi non ha adempiuto a un’obbligazione assunta in passato, come nel caso di mancato rimborso integrale di un prestito, di non pagamento alla scadenza di una cambiale o dell’emissione di un assegno scoperto.
L’assegno si definisce scoperto, quando esso non è interamente coperto all’atto della riscossione del titolo da parte del beneficiario ed entro la scadenza. In queste situazioni, il nominativo del soggetto che ha emesso il titolo, senza avere sul conto corrente collegato una giacenza sufficiente, viene segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria, con la conseguenza che non sarà autorizzato per almeno 6 mesi ad emettere nuovi assegni.
Va detto che oggi la pratica del rilascio del libretto degli assegni è meno consueta che nel recente passato, perché sono sorti nel frattempo altri strumenti di pagamento più immediati, come il bonifico online.
Risulta bene fare attenzione ai giorni di valuta. Spesso accade, infatti, che determinati pagamenti non siano immediatamente scalati dal nostro conto o che determinati versamenti ricevuti siano effettivamente accreditati a distanza di giorni superiori a quelli che magari immaginiamo. Consegue che alla data di emissione dell’assegno, il debitore possa ritenere di avere a disposizione una certa cifra, magari limitandosi a visualizzare il saldo sul conto, mentre quando il beneficiario si presenta per riscuotere il credito non possa essere pagato, perché la banca verifica una giacenza residua inferiore alla somma che dovrebbe erogare al creditore.
In seguito alle norme introdotte nel nostro Paese negli ultimi anni, tutti gli assegni sono rilasciati dalla banca al cliente, tramite il blocchetto, con la clausola di non trasferibilità. Questo significa che il titolo non può essere girato a terzi dal beneficiario, una pratica, che consiste nell’apporre la firma e consegnare ad altri il proprio credito. Questa clausola è stata voluta dal legislatore per contrastare i casi di evasione fiscale e di riciclaggio di denaro. In questo modo, infatti, è sempre immediatamente chiaro chi riscuoterà il titolo e perché.
Tuttavia, per le somme non superiore ai 999 euro, il cliente può chiedere alla propria banca di farsi rilasciare un blocchetto di assegni senza la clausola di non trasferibilità, ovvero girabili” a terzi. In questi casi, però, è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo per ogni titolo, indipendentemente dalla somma indicata su ciascuno di esso.
Va fatta una doverosa precisazione, non è possibile richiedere all’istituto il rilascio di un blocchetto di assegni circolari. Questi sono titoli di credito sicuri, in quanto la banca addebita sul conto del soggetto emittente già all’atto del rilascio del titolo la somma indicata o, in alternativa, richiede la consegna della somma in contanti da parte dal cliente. Pertanto, l’assegno circolare, a differenza di quello bancario, è sempre coperto e non presenta rischi per il creditore intestatario. Per questo, però, è chiaro che esso viene emesso dalla banca su richiesta del cliente, in quanto la banca dovrà di volta in volta riscuotere immediatamente la somma indicata su di esso, oltre alle dovute commissioni.