Le Regioni hanno il potere di emanare vere e proprie leggi regionali, cioè fonti primarie del diritto, in determinate materie indicate dalla Costituzione.
La divisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è fissata all’articolo 117 della Costituzione, modificato dalla riforma del 2001, che indica espressamente le materie in cui lo Stato ha una potestà legislativa concorrente o una potestà legislativa esclusiva, lasciando tutte le altre materie non espressamente indicate alla competenza esclusiva delle Regioni. Ad esempio la materia del turismo non è citata nell’art. 117 e quindi è materia in cui le Regioni hanno una competenza esclusiva.
Le leggi regionali non possono essere in contrasto con la Costituzione, con i Regolamenti europei e con i principi generali stabiliti dalla legislazione statale.
Le proposte di leggi regionali possono essere presentate dai consiglieri regionali, dalla giunta, dagli elettori, dai Consigli comunali.
Le leggi regionali vengono approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente della Giunta e di regola, entrano in vigore dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le leggi regionali possono essere anche abrogate con un referendum popolare