Articolo 5 Costituzione italiana

L’UNITÀ E IL DECENTRAMENTO DELLO STATO

 

L’articolo 5 riconosce l’unità e l’indivisibilità dello Stato, così come si è formato in seguito alle guerre e alle lotte d’indipendenza. La definizione della Repubblica come “una e indivisibile” significa che l’assetto unitario del nostro Stato non può essere modificato e che il territorio dello Stato non può essere diviso al fine di dare vita a Stati diversi. Tuttavia l’assemblea costituente ha tenuto conto delle profonde differenze tra le diverse parti del Paese e ha introdotto il principio autonomista.

Il termine autonomia deriva dalle parole greche autòs, che vuol dire se stesso, e nomos, che significa legge; indica dunque la capacità di darsi da sé leggi proprie, di sapersi autogovernare. La Costituzione prevede l’esistenza di varie comunità locali, e riconosce ad esse la capacità di stabilire le norme che regolano la propria esistenza; essa però pone un limite all’autonomia, che è quello della indivisibilità dello Stato italiano.

Lo Stato italiano, accettando il pluralismo delle comunità locali, riconosce gli enti territoriali e consente inoltre che tali enti perseguano finalità specifiche proprie del territorio e della popolazione che essi rappresentano.

Il decentramento del potere è un presupposto importante delle società democratiche e pluraliste, dove i cittadini hanno un ruolo attivo all’interno della vita dello Stato.
Il principio del decentramento nasce dall’idea che solo le varie comunità territoriali siano in grado di riconoscere le esigenze del territorio e della popolazione che ne fa parte, e quindi di soddisfarle al meglio con provvedimenti propri.

A partire dal 1997 con la legge Bassanini si è dato avvio al processo di riforma delle autonomie locali. Il principio cardine della riforma era quello di conferire alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni che riguardano il territorio di loro competenza e le comunità da loro amministrate.

La legge Bassanini ha introdotto il principio della sussidiarietà, in base al quale il cittadino deve essere amministrato dagli enti che sono più vicini alle sue esigenze immediate (Comuni, Città Metropolitane), e solo quando questi non sono in grado di offrire servizi adeguati devono intervenire enti maggiori (prima le Regioni, e in ultima istanza lo Stato).