Il Documento di Trasporto (DDT)

 

Il DPR 472/96 ha introdotto il Documento di Trasporto (DDT) come sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.

Il Documento di Trasporto deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore, e deve contenere l’indicazione alcuni elementi obbligatori. In alternativa può essere inviato al destinatario (via fax, via email o altro) entro il giorno stesso dell’invio della merce.

Dati obbligatori nel documento di trasporto

Segue l’elenco dei dati obbligatori affinché il Documento di Trasporto sia valido fiscalmente.

  • Generalità complete di Partita IVA del venditore (cedente)
  • Generalità complete di Partita IVA del cliente (cessionario)
  • Numero e data del documentoDescrizione dei beni o dei servizi oggetto del contratto con il cliente
  • Quantità dei beni o servizi

Riferimento di chi effettua il trasporto (Mittente/Destinatario/Vettore).

Nel caso del vettore vanno indicati i suoi riferimenti identificativi. Se il trasporto avviene con il passaggio delle merci fra diversi Vettori è sufficiente indicare sul DDT le generalità dei primo incaricato. Per alcune merci particolari è necessario individuare anche i dati dettagliati del trasportatore come persona fisica con anche il numero di patente, come ad esempio nel caso di trasporto di carburanti, liquidi speciali, altamente infiammabili ed altro.