Le leggi sono approvate dal Parlamento, seguendo un determinato procedimento stabilito dalla Costituzione (artt. 70 e seguenti). Queste leggi si definiscono leggi ordinarie per poterle distinguere da altri tipi di legge, cioè dalle leggi costituzionali e dalle leggi regionali.
Le leggi ordinarie vengono denominate formali, perché approvate in modo solenne dal Parlamento.
Le leggi ordinarie sono le fonti del diritto più comuni e possono essere modificate da altre leggi successive oppure da atti ai quali la Costituzione dà un valore, una forza che è pari a quella della legge: i cosiddetti atti aventi forza di legge (decreti legge e leggi delegate).
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie passa per le fasi dell’iniziativa, della discussione, dell’approvazione, della promulgazione, della pubblicazione e dell’entrata in vigore.
- L’iniziativa legislativa è la facoltà di presentare ad uno dei due rami del Parlamento progetti di legge (spetta a 50.000 elettori, ai membri del Parlamento, al Governo, ai Consigli Regionali e al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.
- La discussione e l’approvazione della proposta di legge. La discussione avviene dinanzi ad una commissione parlamentare cui il progetto viene assegnato dal Presidente della Camera.
Con l’approvazione delle due Camere, la legge è perfetta, cioè è nata, ma non è esecutoria fino a quando non viene promulgata. - La promulgazione è un atto dovuto del Presidente della Repubblica, con il quale si attesta che la legge è nata in modo legittimo e si ordina che sia pubblicata e fatta osservare.
Il Presidente della Repubblica può sospendere la promulgazione (veto sospensivo) rinviando la legge al Parlamento con un messaggio motivato. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
- La pubblicazione avviene subito dopo la promulgazione, mediante l’inserzione della legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La pubblicazione ha lo scopo di far conoscere a tutti il contenuto della legge (art. 73 Cost.). - L’entrata in vigore della legge si ha nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Il periodo di 14 giorni in cui la legge non produce effetti viene chiamato “vacatio legis”. Dopo tale periodo, la legge è efficace per tutti e non ne è ammessa l’ignoranza.