Esistono circostanze in cui una persona si allontana dalla propria abitazione e non dà più notizie di sè. Una prima domanda che, purtroppo, ci si pone in casi simili è se sia ancora viva. In secondo luogo si determinano, nel tempo, problemi di natura familiare e civile, quali la validità del matrimonio, il pagamento di eventuali debiti, la conservazione del patrimonio. Questi dubbi vengono affrontati giuridicamente attraverso gli istituti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta.
La scomparsa è una situazione di fatto che corrisponde all’allontanamento di una persona dalla sua ultima residenza o dal suo ultimo domicilio senza che si abbiano più notizie della persona stessa.
In caso di scomparsa, il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza può nominare, su richiesta di ogni interessato o del pubblico ministero, un curatore con la funzione di occuparsi della conservazione del patrimonio dello scomparso.
Se la scomparsa si prolunga oltre due anni, può essere presentata al Tribunale l’istanza di assenza.
L’assenza è una situazione di diritto che si determina quando una persona è scomparsa da oltre due anni.
È infatti evidente che, dopo un periodo di due anni dalla scomparsa, si rafforzano i dubbi sull’esistenza in vita della persona. In tale ipotesi i presunti successori legittimi, o chiunque creda di avere sul patrimonio dello scomparso diritti collegabili alla sua morte, possono chiedere al Tribunale di dichiarare con sentenza la situazione di assenza. L’assenza non produce effetti personali: pertanto il coniuge dell’assente non può contrarre nuovo matrimonio. Gli effetti principali che derivano dall’accertamento giudiziale dell’assenza sono i seguenti:
- si procede all’apertura del testamento della persona assente, sempre che questa lo abbia predisposto
- gli eredi vengono immessi nel processo temporaneo dei beni dell’assente, con divieto però di venderli o di ipotecarli
- coloro che, per effetto della morte dell’assente, sarebbero liberati da debiti possono essere temporaneamente esonerati dal relativo adempimento
Qualora l’assente dovesse ritornare, o si dovesse altrimenti provare la sua esistenza, cessano gli effetti dell’assenza.
Trascorsi dieci anni dal giorno dell’ultima notizia dell’assente il Tribunale può dichiararne la morte presunta.
La morte presunta è la situazione che viene accertata dal Tribunale qualora siano passati dieci anni dalla data dell’ultima notizia dell’assente.
La dichiarazione giudiziaria di “morte presunta” può essere pronunciata su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse. Se, normalmente, è richiesto il periodo di dieci anni dal giorno dell’ultima notizia, vi sono casi in cui la legge abbrevia questo termine a uno o due anni: ciò si verifica nelle situazioni in cui la scomparsa è avvenuta in operazioni di guerra o in seguito a calamità (ad esempio un terremoto). Gli effetti prodotti dalla sentenza di morte presunta corrispondono a quelli della morte naturale.